Trasparenza
La trasparenza delle condizioni contrattuali
Con il termine “trasparenza” si fa riferimento ad un insieme di regole intese a mettere il cliente in condizioni di conoscere compiutamente i diritti e gli obblighi che gli derivano dall’acquisto di prodotti bancari tradizionali (conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti e strumenti di pagamento) e dal rapporto con l’intermediario (banca o intermediario finanziario). Una maggiore conoscenza di questi diritti e obblighi consente di attenuare lo squilibrio informativo tra intermediario e cliente, agevolare la comparazione fra prodotti, facilitare scelte consapevoli da parte della clientela; indirettamente, la trasparenza delle condizioni contrattuali favorisce la concorrenza fra gli intermediari.
Le informazioni necessarie a capire i servizi e i prodotti offerti e le relative condizioni contrattuali devono essere fornite dalla banca o dall’intermediario finanziario prima della conclusione del contratto; queste informazioni sono fornite attraverso:
• l´avviso;
• il foglio informativo, contenente i principali diritti;
• la copia completa del contratto idoneo per la stipula
• un documento di sintesi.
Consigliamo a tutti i clienti prima di aderire di valutare attentamente le offerte e la documentazione messa a disposizione, in questo modo è possibile capire se il prodotto soddisfa le proprie esigenze e conoscere i propri diritti e le modalità per esercitarli in maniera corretta ed efficace.
Le norme stabiliscono standard minimi d’informazione e chiarezza che gli intermediari devono rispettare nelle relazioni con i clienti. In particolare sono imposti obblighi di pubblicità delle condizioni praticate, di forma e contenuto minimo dei contratti; sono disciplinate le modifiche unilaterali, le comunicazioni periodiche, la decorrenza delle valute e il calcolo degli interessi sugli interessi (c.d. anatocismo).
Le regole di trasparenza si applicano ai servizi e alle operazioni svolte dalle banche (italiane e comunitarie) e dagli intermediari finanziari, al credito al consumo e ai servizi di Bancoposta, come previsto dal Testo Unico Bancario (TUB). Per assicurare il rispetto della normativa la legge attribuisce alla Banca d´Italia il potere di eseguire controlli e imporre sanzioni agli intermediari sottoposti alla sua vigilanza.
Le regole di trasparenza per i servizi d’investimento, gli strumenti e i prodotti finanziari sono contenute del Testo Unico della Finanza (TUF); la disciplina d’attuazione è emanata dalla Consob. Tutti i soggetti che offrono tali servizi, comprese le banche, devono rispettare queste regole. I controlli di trasparenza sono affidati alla stessa Consob (1).
Le questioni riguardanti la validità dei singoli contratti o clausole sono rimesse ai rapporti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell´autorità giudiziaria.
AVVISO «PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA»
L´AVVISO RICHIAMA L´ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI
L´AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI PREVISTA DAL D.LGS. N. 385/1993
(TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D´ITALIA
SEZIONE I
DIRITTI
Il Cliente ha diritto:
· di avere a disposizione (presso la sede e le succursali della finanziaria e presso i locali aperti al pubblico appartenenti i soggetti utilizzati dalla finanziaria per la commercializzazione dei propri prodotti e servizi) e di asportare copia di questo Avviso;
· di avere a disposizione (presso la sede e le succursali della finanziaria e presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati dalla finanziaria per la commercializzazione dei propri prodotti e servizi) e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla finanziaria, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell´operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
· di ottenere, prima della conclusione del contratto, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la finanziaria (ed il cliente) alla stipula del contratto;
· di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
· di ricevere comunicazioni periodiche sull´andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all´anno, mediante
· un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
· di essere informato di qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, se previsto dal contratto, con comunicazione scritta contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di 30 giorni;
· di recedere dal rapporto, in caso di variazioni dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall´effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate, e senza l’applicazione di spese di chiusura;
· di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni;
e, in particolare, per i contratti di credito al consumo (1)
il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:
· di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità; la facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi, degli altri oneri maturati fino a quel momento e di un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all´1% del capitale residuo;
· di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione.
SEZIONE II
NORME A TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:
· l´obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
· l´obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della finanziaria e prima della conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all´operazione o servizio offerto;
· l´obbligo di consegnare, ai clienti consumatori, prima dell’acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
· l´obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
· l´approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
· l´approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
· la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge (2);
1 Il credito al consumo è una forma di prestito, che la finanziaria accorda per l´acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica ch agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). 2 In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).
ed, in particolare, per i contratti di credito al consumo,
sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:
· l´indicazione, nell´ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
· l’indicazione nei contratti de: l´ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l´importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
· l’indicazione, a pena di nullità, nei contratti aventi ad oggetto l´acquisto di determinati beni o servizi de: i beni ed i servizi da acquistare descritti analiticamente; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l´ammontare dell´eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
· l´applicazione delle disposizioni previste dall´art. 1525 codice Civile (3) nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
SEZIONE III
PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Questo intermediario finanziario ha recepito l’Accordo per la costituzione dell’Ufficio Reclami della clientela e dell’Ombusdman-Giurì Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternative rispetto al ricorso al Giudice
La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami o all’Ombusdman-Giurì Bancario.
Ogni cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami dell’intermediario finanziario, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A.R., fax o e-mail all’indirizzo di seguito indicato:
Ufficio Reclami e Tutela Clienti – Corso Stati Uniti, 6 – 10128 Torino
e-mail: info@prestitionline.com Tel. 011.531072 - fax: 011.531981
L’Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Se l’intermediario finanziario dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dell’Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dall’intermediario finanziario) – può presentare ricorso all’Ombusdman-Giurì Bancario, organo collegiale composto da 5 membri, con sede in Via delle Botteghe Oscure, 46, 00186 Roma (fax: 06.67482251; e-mail: segreteria@ombusdmanbancario.it) . Il ricorso all’Ombusdman- Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio Reclami, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A.R. oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombusdman-Giurì Bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia all’intermediario finanziario sia al Cliente. Le controversie per cui è competente l’Ombusdman-Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. Sono esclusi dalla cognizione dell’organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario, nonché le questioni relative a beni materiali o servizi diversi da quelli finanziari oggetto del contratto tra il Cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati. La decisione viene adottata entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per l’intermediario finanziario e non per il Cliente. Il ricorso all’Ufficio Reclami o all’Ombusdman-Giurì Bancario non priva il Cliente di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro od un collegio arbitrale.
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