Ammortamento di un titolo di stato
L’ammortamento di un titolo di stato è il procedimento con cui si autorizza il pagamento di un titolo di stato in caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione.
L’art 51 del dpr 1343/63, t.u. delle leggi in materia di debito pubblico, come sostituito dall’art. 1 L. 313/93, prevede che i titoli al portatore siano a rischio e pericolo di chi li possiede e che non sia possibile ottenere duplicati o altri documenti equipollenti di quelli smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato alla Direzione generale del ministro dell’Economia e delle Finanze, ovvero a uno degli uffici specificati nell’art 71 dello stesso decreto lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore prima della data di rimborsabilità può, anche prima del decorso del termine di prescrizione e a condizione che venga prestata garanzia fideiussoria a prima richiesta a favore dell’amministrazione, chiederne il pagamento con apposita istanza da far pervenire entro 6 mesi dalla predetta denuncia. Qualora sia decorso il termine di prescrizione senza che il titolo risulti rimborsato il termine per la presentazione dell’istanza del rimborso decorre dall’avvenuta prescrizione. In tale caso, per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole si applicano sulle somme dovute gli interessi calcolati al tasso legale vigente.
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