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Anticresi

Anticresi è il contratto disciplinato dagli artt.1960 e sgg. C.c., con 
il quale il debitore o il terzo si obbliga a consegnare un immobile al 
creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca 
i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale. 
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a 
pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi. 
Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da 
buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai 
frutti. Il creditore se vuole liberarsi da tali obblighi può, in ogni 
tempo, restituire l’immobile al debitore, purché non abbia rinunciato 
a tale facoltà. L’anticresi dura finché il creditore sia stato 
interamente soddisfatto del suo credito, o l’immobile dato in 
anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata. In 
ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore a 10 anni; se 
è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine 
suddetto. E’ nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione 
del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile 
passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito. E ‘valido 
il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensano con 
gli interessi in tutto o in parte: in tal caso il debitore può in ogni 
tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile.
 

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Chiari, Coerenti e Unici


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