Anticresi è il contratto disciplinato dagli artt.1960 e sgg. C.c., con
il quale il debitore o il terzo si obbliga a consegnare un immobile al
creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca
i frutti imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a
pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi.
Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da
buon padre di famiglia. Le spese relative devono essere prelevate dai
frutti. Il creditore se vuole liberarsi da tali obblighi può, in ogni
tempo, restituire l’immobile al debitore, purché non abbia rinunciato
a tale facoltà. L’anticresi dura finché il creditore sia stato
interamente soddisfatto del suo credito, o l’immobile dato in
anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata. In
ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore a 10 anni; se
è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine
suddetto. E’ nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione
del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile
passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito. E ‘valido
il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensano con
gli interessi in tutto o in parte: in tal caso il debitore può in ogni
tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile.
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