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Apertura di credito bancario

L’apertura di credito bancario è il contratto bilaterale e a titolo oneroso, disciplinato dagli artt. 1842 e sgg. c.c., con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Può essere per cassa e per firma.

L’apertura di credito per cassa, a sua volta, è semplice, quando il cliente può compiere un unico prelievo oppure una serie di prelievi senza comunque avere la possibilità, con successivi versamenti, di ripristinare la sua disponibilità, e in conto corrente, quando il cliente può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e con successivi versamenti può ripristinare la sua disponibilità.
Se non è convenuto altrimenti l’apertura di credito si intende per cassa in conto corrente e i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.
L’apertura di credito per firma consiste nell’impegno da parte della banca di accettare tratte e garantire mediante avallo o fideiussione un’obbligazione del cliente.
Si distingue, inoltre, tra apertura di credito garantita, o al coperto, e allo scoperto.
L’apertura di credito è garantita se è assistita da garanzie reali (pegno e ipoteca) o da garanzie personali (avallo e fideiussione).
Se è data una garanzia personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della banca.
Se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante.
Se l’accreditato non ottempera alla richiesta la banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.
L’apertura di credito è allo scoperto quando la banca può contare unicamente sul patrimonio del cliente.
Altra distinzione è tra apertura di credito a favore del richiedente e quella a favore di terzi, come nel caso del credito documentario.
Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito ma la banca deve concedere un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.
Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o, in mancanza, nel termine di 15 giorni.

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