L’arbitrato internazionale è l’istituto di diritto processuale disciplinato dall’art. 832 c.p.c., in base al quale una controversia viene risolta attraverso la decisione (lodo) di uno o più arbitri anziché dall’autorità giudiziaria. Presupposto dell’arbitrato internazionale è che, alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all’estero oppure qualora debba essere eseguita all’estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce.
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