L’arbitrato è l’istituto di diritto processuale disciplinato dagli artt. 806 e sgg. c.p.c., in base al quale una controversia viene risolta attraverso la decisione (lodo) di uno o più arbitri anziché dall’autorità giudiziaria. Non sono devolvibili alla competenza arbitrale le questioni di stato (matrimonio, patria potestà, tutela, filiazione, affiliazione, cittadinanza), di separazione personale dei coniugi, quelle di previdenza sociale e quelle che non possono formare oggetto di transazione.
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