Assegno bancario
L’assegno bancario è il titolo di credito che contiene l’ordine incondizionato dato dalla banca (trattario) da parte di colui che emette l’assegno (traente) di pagare a vista al prenditore una determinata somma di denaro. L’assegno non può essere emesso se il traente non ha fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario e in conformità di una convenzione espressa o tacita. L’assegno è quindi un mezzo di pagamento, mentre la cambiale è un mezzo di dilazione e di pagamento. È disciplinato dal r.d. 1736/33, 1. Ass.
Requisiti di validità. Gli elementi essenziali dell’assegno sono:
- la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo;
- l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- il nome di chi è designato a pagare (trattario);
- l’indicazione del luogo di pagamento;
- l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
- la sottoscrizione di colui che emette l’assegno (traente).
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati non vale come assegno bancario salvo i casi previsti dalla stessa legge.
In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l’assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.
In mancanza di queste o di ogni altra indicazione l’assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso e se, in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale. L’assegno bancario in cui non sia indicato il luogo di emissione, si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.
L’assegno bancario può essere pagabile:
- a una persona determinata con o senza clausola “all’ordine”;
- a una persona determinata con la clausola non all’ordine o altra equivalente;
- al portatore.
L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come al portatore.
L’assegno bancario pagabile “all’ordine” è trasferibile mediante girata; quello pagabile “non all’ordine” non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria; quello al portatore può circolare con la semplice sua consegna a favore del successivo prenditore.
La girata deve essere incondizionata, non può essere parziale, è nulla quella del trattario, deve essere scritta sull’assegno bancario o su un foglio a esso attaccato (allungamento), deve essere sottoscritta al girante, è valida anche se il beneficiario non sia indicato o il girante non abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). Se la girata è in bianco, il portatore può:
- riempirla col proprio nome o con quello di un’altra persona;
- girare l’assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;
- trasmettere l’assegno bancario a un terzo senza riempire la girata in bianco e senza girarlo. Il detentore dell’assegno bancario trasferibile mediante girata è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l’ultima è in bianco.
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