L’associazione è la persona giuridica costituita da un complesso di persone. Si distingue dalla fondazione poiché mentre in questa prevale l’elemento patrimoniale, in quanto viene costituita per destinare un complesso di beni al fine stabilito dal fondatore, nell’associazione prevale l’elemento personale, in quanto viene costituita per volontà di un complesso di persone. Lo scopo è determinato dalla volontà degli associati e il patrimonio non è considerato un elemento essenziale, potendo anche mancare. Sia le associazioni sia le fondazioni sono organizzazioni senza scopo di lucro. Ambedue devono essere costituite per atto pubblico e, se di carattere privato, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del presidente della Repubblica.
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