L’azione di risparmio è l’azione priva del diritto di voto dotata di particolari privilegi di natura patrimoniale.
Come disposto dagli artt. 145 e sgg., d.lgs. 58/98, t.u. della finanza, possono emettere azioni di risparmio solo le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea.
L’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio.
Le azioni devono contenere in aggiunta alle indicazioni prescritte dall’art. 2354 c.c., la denominazione di “azioni di risparmio” e l’indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore (caso unico nell’ordinamento italiano relativamente ai titoli azionari) purchè interamente liberate. Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative.
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