La cessione del contratto è prevista dagli artt. 1406 e sgg c.c., con il quale un parte (cedente) sostituisce a sé un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta. Se tale consenso è dato da una parte al momento della stipula del contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui è stata notificata o in cui essa l’ha accettata.
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