Il computo dei termini è la disciplina prevista dagli artt. 2962 e 2963 c.c. a proposito della prescrizione che si verifica quando è compiuto l’ultimo giorno del termine.
I termini di prescrizione contemplati dal Codice civile e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computano il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade il giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mesi di scadenza manda tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.
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