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Decorrenza degli interessi

La decorrenza degli interessi è il giorno a partire dal quale iniziano a maturare gli interessi. Come previsto dall’art 120 d.lgs 385/93 t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca, gli assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interesse sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora (art. 1224 c.c.).

Qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo anche se questo non è ancora esigibile (art.1499 c.c.). Gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per 6 mesi (art.1283 c.c. - anatocismo)

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Chiari, Coerenti e Unici


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