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Domiciliazione dell’effetto

La domiciliazione dell’effetto è il luogo di pagamento della cambiale riportato sul titolo stesso. In mancanza dell’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario, si reputa il luogo del pagamento e insieme domicilio del trattario. Se sono indicati più luoghi di pagamento, si intende che il portatore possa presentare in ciascuna di essi la cambiale per l’accettazione e il pagamento. La cambiale può essere pagabile anziché presso il domicilio del debitore, al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo. Di solito la domiciliazione si fa presso una banca attraverso l’espressione (pagabile presso la banca, specificandone il nome, previo accordo tra l’istituto di credito e il debitore)

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Chiari, Coerenti e Unici


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