La falsificazione di monete è un reato previsto dagli art 453 e sgg. cp , punito dalla reclusione de 3 a 12 anni econ una multa da 516 euro a 3098 euro, commesso da: chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello stato o fuori chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello stato o detiene o spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque al fine di mettere in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
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