Il Patto commissorio è l’accordo dichiarato nullo dalla legge con cui si conviene che in mancanza del pagamento nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno (artt.1963 e 2744 c.c.) il divieto del patto commissorio impedisce che il debitore spinto dal bisogno e quindi in posizione più debole, conceda al creditore la facoltà di divenire proprietario delle cose costituite in garanzia qualora non adempia alla sua obbligazione. Per il conseguimento di quanto gli è dovuto il creditore può comunque, far vendere la cosa ricevuta in pegno o ipotecata secondo le forme e le procedure stabilite dalla legge per consentire al debitore di ricavarne un prezzo a lui più favorevole.
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