

L’imposta sostitutiva sostituisce l’imposta sul reddito, i proventi ad essa assoggettati, pertanto, non rientrano più nell’imponibile dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non vengono quindi indicati nella dichiarazione dei redditi. Sono assoggettati all’imposta sostitutiva gli interessi , premi e altri frutti percepiti dalle persone fisiche sui titoli di Stato, obbligazioni bancarie, emesse da società quotate e da enti pubblici economici.
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