

L’inadempimento è l’inesatta esecuzione di una prestazione dovuta. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’indebitamento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.). Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno.
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