L’indennità di mancato preavviso è una somma di denaro a carattere compensativo che in caso di recesso senza preavviso da un contratto di lavoro a tempo indeterminato il recedente è tenuto a versare all’altra parte. Tale somma è pari all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (art.2118 c.c.) e deve essere calcolata computando le provvigioni, i premi di produzione , le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato; fa parte della retribuzione anche il vitto e l’alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z