L’intermediario finanziario è il soggetto diverso da quello abilitato all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art.10, d.lgs.385/93 t.u. bancario, che svolge professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di : assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma(leasing, factoring, credito al consumo ecc.), prestazione di servizi di pagamento (società di emissione e gestione di carte di credito) e di intermediazione in cambi Gli intermediari finanziari che svolgono nei confronti del pubblico le attività sopra citate sono iscritti in un apposito elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia e possono svolgere esclusivamente attività finanziarie. Secondo una definizione più ampia si definiscono intermediari finanziari tutte le imprese che svolgono l’attività di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di fondi finanziari. In particolare si distinguono: L’intermediario finanziario per poter svolgere l’attività nei confronti del pubblico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e dimostrare annualmente di continuare a possedere tali requisiti.
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