L’interpretazione del contratto è l’attribuzione di un significato alla volontà negoziale espressa nel contratto stesso (art.1362 e sgg. c.c.). Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole, valutando il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Le clausole contrattuali si interpretano le una per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto e quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede e, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa. Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto. Le clausole inserite nelle condizioni generali di contatto o i moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro. Qualora, nonostante l’applicazione delle norme suddette il contratto rimanga oscuro deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.
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