L’ipoteca è un diritto reale di garanzia disciplinato dagli artt. 2808 e sgg. c.c. che attribuisce al creditore un diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione, può avere ad oggetto beni del debitore o di un terzo, e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L’ipoteca deve essere iscritta su beni individualmente determinati e per una somma determinata di denaro. E’ indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte. Sono ipotecabili: i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze, usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie, il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono anche ipotecabili le rendite dello Stato, le navi, gli aeromobili,e gli autoveicoli. L’ipoteca può derivare dalla legge (ipoteca legale), dalla sentenza o da altro provvedimento giudiziale (ipoteca giudiziale) o dalla volontà del debitore o di un terzo che la costituisce a garanzia del debito altrui (ipoteca volontaria). Iscrizione di ipoteca L’ipoteca si inscrive nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile; per eseguire l’iscrizione occorre presentare il titolo esecutivo insieme ad una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale. L’iscrizione conserva il suo effetto per 20 anni dalla sua data e l’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Dal momento della sua iscrizione e in base al numero d’ordine della stessa, l’ipoteca può essere di primo, secondo, terzo grado ecc. Il creditore che ha ipoteca in caso di inadempimento del debitore, è soddisfatto sul prezzo ricavata dall’espropriazione del bene con priorità rispetto agli altri creditori che hanno ipoteche di grado successivo. L’ipoteca di primo grado ha la priorità su tutte le altre , quella di secondo grado su tutte le altre di grado successivo e così via. Estinzione di ipoteca L’ipoteca si estingue con la cancellazione dell’iscrizione, con la mancata rinnovazione dell’iscrizione, con l’estinguersi dell’obbligazione, con il perimento del bene ipotecato, con la rinuncia del creditore, con lo scadere del termine a cui l’ipoteca è stata limitata o con il verificarsi della condizione risolutiva, con la pronuncia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche L’ipoteca si differenzia dal pegno sia per l’oggetto, che è rappresentato da beni immobili o diritti reali immobiliari, o beni mobili registrati, mentre il pegno è sempre rappresentato da beni mobili; sia per il fatto che nell’ipoteca il possesso della cosa rimane al debitore, mentre nel pegno il possesso della cosa passa la creditore
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