Mandato

Il mandato è il contratto, disciplinato dagli art.1703 e sgg.c.c., con il quale una parte (mandatario), si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra (mandante) Il mandato può essere con rappresentanza, senza rappresentanza, generale e speciale.

Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice.

Gli obblighi del mandatario sono:

  • eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia;
  • rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato;
  • comunicare senza ritardo al mandante l’avvenuta esecuzione del mandato;
  • rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Gli obblighi del mandante sono:

  • somministrare, salvo patto contrario, al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in nome proprio;
  • rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e pagargli il compenso che gli spetta;
  • risarcire i danni eventuali che il mandatario ha subito a causa dell’incarico.

Estinzione del mandato. Il mandato si estingue:

  • per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito;
  • - per revoca da parte del mandante. Se era stata pattuita l’irrevocabilità il mandante risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito nell’interesse del mandatario non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante. La revoca è tacita quando il mandante nomina un nuovo mandatario per lo stesso affare o quando provvede direttamente al compimento dello stesso;
  • per il fallimento del mandante o del mandatario.

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Chiari, Coerenti e Unici


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