Per mediazione finanziaria si intende l’attività di mediazione e di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte delle banche o di altri intermediari, riservata a soggetti iscritti in un apposito albo istituito dalla Banca d’Italia. L’esercizio dell’attività di mediazione creditizia, a differenza di quanto previsto per gli intermediari finanziari è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali. I requisiti di onorabilità per l’iscrizione nell’albo sono i medesimi previsti dall’art. 109, d.lgs.385/93, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, il quale prevede che detti requisiti siano determinati con regolamento del ministro dell’Economia e delle Finanze adottato sentiti la Banca d’Italia. Ai soggetti che svolgono l’attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del suddetto d.lgs. (trasparenza delle condizioni contrattuali), nonché quelle del d.lgs.143/91 sull’antiriciclaggio. La pubblicità a mezzo stampa dell’attività di mediazione o di consulenza finanziaria è subordinata all’indicazione, nella pubblicità medesima , degli estremi dell’iscrizione nell’albo di cui sopra. Chiunque svolge l’attività di mediazione creditizia senza essere iscritto all’albo è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2065 a 103289 euro.
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