La mediazione è il contratto, disciplinato dagli art.1754 e sgg. c.c., in base al quale un soggetto, detto mediatore, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità. Il rapporto di mediazione pertanto sussiste a prescindere dal preventivo conferimento dell’incarico, purché i contraenti concludano l’affare attraverso l’intervento del mediatore. Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso
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