

Il millantato credito è il reato previsto dall’art. 346 c.p. e commesso da chiunque vantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato. Tale reato è punito con la reclusione o con una multa.
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