I lavoratori dipendenti collocati in mobilità hanno diritto ad un’indennità per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 per i dipendenti che hanno compiuto 40 anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni (mobilità lunga). L’indennità spetta nella misura percentuale di seguito indicata del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: I lavoratori in mobilità usufruiscono di particolari garanzie occupazionali, in forma di incentivazioni dirette al loro reinserimento nell’attività produttiva quali ad es: precedenza nelle assunzioni, riserva di una percentuale delle assunzioni da effettuare ai lavoratori appartenenti alle fasce più deboli, organizzazione di corsi di formazione professionali.
La mobilità dei lavoratori dipendenti è la procedura disciplinata dalla L. 223/91, con cui è possibile risolvere il rapporto contrattuale tra i lavoratori eccedenti e l’impresa in crisi occupazionale. In particolare, l’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale (cassa integrazione) e ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative ha facoltà di avviare le procedure di mobilità.
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