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Moneta legale

 

La moneta legale è la moneta che è obbligatorio accettare nei pagamenti e nella quale si risolvono le obbligazioni. In particolare gli artt.1277 e sgg. c.c. prevedono che i debiti pecuniari si estinguano con moneta avente corso legale nello Stato al tempo dei fatti e per il suo valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima. Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento. Euro è la denominazione ufficiale della moneta dell’unità monetaria dello Stato Italiano. La coniazione delle monete e la determinazione delle monete aventi valore legale spetta allo Stato; quest’ultimo inoltre si riserva l’emissione dei biglietti di Stato. La coniazione delle monete è affidata alla Zecca che è un ufficio dipendente dalla Direzione generale del Tesoro. La fabbricazione dei biglietti dello Stato costituiti da valuta cartacea di piccolo taglio, è affidata all’Istituto poligrafico dello Stato, che provvede anche alla produzione della relativa carta filigranata sotto il controllo del Ministro dell’Economia e delle Finanze ed ella banca d’Italia. La circolazione dei biglietti di banca a corso legale è esercitata attraverso la banca d’Italia e ogni emissione è disposta con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.

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Chiari, Coerenti e Unici


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