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Monitoraggio fiscale valutario

Il monitoraggio fiscale valutario è la rilevazione ai fini fiscali di trasferimenti, da e per l’estero, di denaro, titoli e valori, disciplinata dal d.l. 167/90 convertito nella legge 227/90.

In particolare la legge prevede che le banche, le società di intermediazione mobiliare e le Poste italiane devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 12.500 euro, effettuati anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l’importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie, fiduciarie e da ogni altro intermediario, diverso da quelli sopra indicati, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione. Le evidenze di cui sopra devono essere tenute a disposizione dell’amministrazione finanziaria per 5 anni; e trasmesse alla stessa secondo precise modalità.
Tali obblighi si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di titoli esteri effettuati dagli stessi soggetti di cui sopra residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le società di intermediazione mobiliare e gli altri soggetti sopra indicati.
Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell’art. 5, Tuir, residenti, in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari autorizzati di cui sopra, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati i 12.500 euro.
I trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l’estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in euro o altre valute, di importo superiore a 12.500 euro o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all’Ufficio italiano dei cambi (Uic).
Per la violazione degli obblighi posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25% degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All’irrogazione delle sanzioni provvede l’ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell’ intermediario.
La violazione dell’obbligo di dichiarazione di trasferimenti attraverso non residenti è punita con la pena pecuniaria dal 5% al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati e con la confisca di beni di corrispondente valore quando l’ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta a 12.500 euro. La violazione degli obblighi relativi ai trasferimenti al seguito è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente in controvalore di 12.500 euro. La violazione dell’obbligo di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività estere è punita con la pena pecuniaria del 5 al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati.
Chiunque fornisce agli intermediari false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l’estero di denaro, titoli o valori mobiliari o dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da impedire l’adempimento degli obblighi previsti dalle legge, è punito salvo che il fatto costituisca un più grave reato con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 516 e 5.164 euro.
 

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