Il creditore è in mora quando senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli o non compie quanto è necessario affinché il creditore possa adempiere l’obbligazione. Art. 1206 e sgg. c.c.
Il creditore è messo in mora dal giorno in cui il debitore esegue l’offerta della prestazione secondo precise modalità: che il termine sia scaduto, che l’offerta sia stata fatta alla persona del creditore e nel suo domicilio, che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione, che l’offerta comprenda la totalità della somma dovuta. Quando il creditore è in mora non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa, è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
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