La mora del debitore è il ritardo ingiustificato del debitore nell’adempimento della prestazione (artt.1218 e sgg c.c.)
La mora del debitore si verifica qualora sussistano i seguenti presupposti:
- il ritardo è imputabile al debitore
- il debitore viene costituito in mora
La costituzione in mora consiste in un atto con il quale il creditore richiede formalmente al debitore l’adempimento della prestazione mediante intimazione per mezzo dell’ufficiale giudiziario o con richiesta fatta per iscritto.
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non lo erano precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento che non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
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