Non accettabile è la clausola prevista dall’art27, r.d.1669/33, 1., in base alla quale il traente può vietare nella cambiale che essa sia presentata all’accettazione o può prescrivere che la presentazione per l’accettazione non abbia luogo prima di un certo termine. Tale clausola non può essere apposta qualora la cambiale sia pagabile presso un terzo ( persona diversa dal trattario), o sia tratta a un certo tempo vista (scadente dopo un certo tempo dalla sua presentazione per il pagamento).
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