"Non all’ordine" è la clausola prevista dall’art.15, r.d. 1669/33, 1. Camb., in base alla quale il traente, inserendo nella cambiale le parole "non all’ordine" o un ‘espressione equivalente, rende il titolo trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria e ne vieta la trasferibilità mediante girata. La cessione del credito ha effetto solo con la notificazione al debitore o con l’accettazione di questo; al cessionario si trasmettono tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a quest’ultimo.
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