La notifica è l’oggetto della comunicazione mediante la quale si dà formale notizia al destinatario di un provvedimento emesso dal giudice o di altro documento di parte. Le notificazioni in materia civile disciplinate dagli artt.137 e sgg. c.c., sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere .L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.
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