L'omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari è il reato concorsuale previsto dall’art 235 r.d. 267/42, 1.fall., punito con sanzione amministrativa e commesso dal pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento o in via elenchi incompleti. La pena si applica anche al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l’elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, o trasmette un elenco incompleto.
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