La parità di trattamento nell’attività bancaria è l’obbligo per le banche di praticare art. 8 della L. 64/86 di praticare in tutte le sedi principali e secondarie, succursali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale e accessoria, tassie condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma escluse in ogni caso la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale
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