La parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro è il divieto di discriminazione tra uomini e donne in materia di lavoro. La L. 903/77 prevede che sia vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalla odalità di assunzione e qualunque sia il settore o ramo di attività a tutti i livelli della gerachia professionale. Tale discriminazioneè vietata anche se attuata: Eventuali deroghe alle suddette disposizioni sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva. Non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza ad un determinato sesso l’assunzione in attività nella moda, nell’arte, o dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione. La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore, è vietata qualsiasi discriminazione tra uomini e donne per quanto riguarda l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
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