

Il pegno di titoli è la garanzia del credito che il debitore o un terzo concede al creditore mediante la consegna di titoli di credito di qualsiasi genere purché individuati. Se il pegno ha per oggetto titoli di credito al portatore, la sua costituzione si attua con la semplice consegna dei titoli al creditore; per i titoli di credito all’ordine, oltre alla consegna, sul documento deve essere apposta una girata con la clausola in garanzia o altra equivalente. Nel caso di pegno sulle azioni, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio (art.2352 c.c.).
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