Il pegno è un diritto reale di garanzia, disciplinato dagli artt.2784 e sgg. c.c., che il debitore o un terzo concede al creditore su una cosa mobile a garanzia del credito. Possono essere dati in pegno solo i beni mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Il creditore, in caso di inadempimento dell’obbligazione può far vendere la cosa ricevuta in pegno ai pubblici incanti previa intimazione al debitore o può domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata per soddisfarsi del debito, secondo stima da farsi con perizia o secondo il prezzo corrente. Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale. La differenza principale tra pegno e ipoteca è che nel pegno il possesso della cosa passa al creditore che ha l’obbligo di custodirla, mentre nell’ipoteca esso rimane al debitore.
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