La permuta è il contratto, previsto agli artt. 1552 e sgg. c.c., che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro. Si distingue dalla compravendita in quanto a fronte delle cose cedute non vi è corrispettivo in denaro, mentre si rifà all’antico baratto, cioè allo scambio di merce con merce. Se avviene con un conguaglio in denaro, si ha permuta e non compravendita nei casi in cui le parti danno maggiore importanza alla prestazione in natura. Può avere per oggetto cose che non hanno lo stesso valore economico ed è anche possibile la permuta di cosa presente con una cosa futura. La permuta di cose immobili, che è il caso più frequente, deve essere fatta per iscritto.
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