La petizione di eredità è l’azione disciplinata dagli artt. 533 e sgg. c.c. con cui l’erede può richiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti, o parte, dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L’erede può agire anche contro chi ha acquistato dal possessore, sono salvi, tuttavia, i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi, i quali provino di aver contattato in buona fede. L’azione è imprescrittibile salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z