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Pignoramento

Il pignoramento è il primo atto dell’esecuzione forzata, disciplinata dagli articoli 2912 e sgg c.c., con il quale si assoggetta il bene del debitore all’azione esecutiva del creditore. Esso consiste nell’ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato, i beni che si assoggetteranno all’espropriazione e ai frutti di essi.

Il pignoramento, che deve essere preceduto dal precetto, può essere mobiliare o immobiliare. Nel primo caso l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Alcune cose sono assolutamente impignorabili (le cose sacre, l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i commestibili, gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione ecc.).

Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione.

Per la riscossione coattiva delle imposte dirette non pagate nei modi e nei termini stabiliti, il concessionario come previsto dagli articoli 45 e seguenti D.p.r. 602/73 procede all’espropriazione forzata in virtù del ruolo.

Il procedimento di espropriazione forzata è disciplinato, dalle norme del codice civile e del codice di procedura civile, nonché, per l’espropriazione di navi e aeromobili, dalle norme del codice della navigazione.

Il concessionario deve notificare un avviso contenente l’indicazione del debito, distintamente per imposte, soprattasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e, l’invito a pagare entro cinque giorni.

La vendita dei beni pignorati si effettua a pubblico incanto, a cura del concessionario, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

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