La Polizia giudiziaria è l’organo che, come previsto dall’art.55 c.p.p., deve anche di propria iniziativa prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto possa servire per l’applicazione della legge penale. La Polizia giudiziaria svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Tali funzioni sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia giudiziaria alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria. Sono ufficiali di Polizia giudiziaria: - i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti Sono agenti di Polizia giudiziaria: Sono altresì ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di cui sopra.
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