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Polizza di assicurazione

 

La polizza di assicurazione è il documento, previsto dall’Art. 1888 c.c., che prova l’esistenza del contratto di assicurazione. Contiene le condizioni del contratto di assicurazione e, firmato da entrambe le parti, viene rilasciato dall’assicuratore al contraente. In alternativa alla polizza, l’assicuratore può rilasciare un altro documento da lui sottoscritto.

Le condizioni del contratto si distinguono in generali, speciali e particolari.

Le prime sono predisposte in maniera uniforme dalle imprese di assicurazione per garantire l’omogeneità dei rischi; le seconde quando si deroga alle condizioni generali; le terze quando le condizioni sono concordate tra le parti.

Le clausole della polizia particolarmente onerose sono efficaci solo se sottoscritte specificatamente e, in caso di dubbio, devono essere interpretate a favore dell’assicurato.

Nel caso delle assicurazioni sulla vita, la polizza deve regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell’assicurazione.

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