La potestà dei genitori è l’Insieme di poteri e doveri di natura patrimoniale e personale previsti dagli artt. 315 e sgg c.c., esercitati dai genitori sui figli sino alla loro maggiore età (18 anni) o alla loro emancipazione. I genitori, infatti, hanno l’obbligo di mantenere, istruire e educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori e in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
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