La prelazione è il diritto di essere favoriti nella ripartizione del prezzo dei beni espropriati in danno del debitore come disposto dall’art.2741 c.c., infatti, i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Queste ultime sono il privilegio, il pegno e l’ipoteca. La prelazione rappresenta, quindi, una deroga al principio della par condicio creditorum. Mentre in caso di pegno o ipoteca i beni che sono assoggettati a tali diritti garantiscono in via esclusiva il creditore finché questo non è integralmente soddisfatto, in caso di privilegio il creditore, in sede di ripartizione del ricavato dalla vendita dei beni è preferito rispetto a quelli cosiddetti chirografari. Se la cosa soggetta a privilegio, pegno o ipoteca, perisce o è deteriorata, il creditore perde il diritto di prelazione, salvo che il debitore non si sia assicurato contro i danni.
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