Previdenza integrativa
La previdenza integrativa è costituita da prestazioni aggiuntive al trattamento pensionistico del sistema obbligatorio, erogate ai lavoratori dipendenti al fine di assicurare loro più elevati livelli di copertura previdenziale.
Tali prestazioni sono in genere erogate dai fondi pensione e dalle compagnie di assicurazione che raccolgono le relative contribuzioni da parte del lavoratore e/o dal datore di lavoro e le investono in attività finanziarie e reali.
I piani pensionistici integrativi si definiscono:
- a contribuzione definita, quando i versamenti sono prestabiliti e non è determinata la prestazione finale. In questo caso l’ammontare del contributo che dovrà essere pagato nel corso degli anni e conosciuto sin dall’origine.
- - a prestazione definita, quando la prestazione è determinata con riferimento al livello del reddito o a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. In questo caso il contributo è in stretto rapporto con la prestazione che si vuole raggiungere per cui si possono verificare anche sensibili scostamenti rispetto al contributo iniziale a causa dell’andamento delle attività in cui sono stati investiti i contributi stessi.
I fondi speciali per la previdenza e l’assistenza costituiti dall’imprenditore, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore di lavoro.
Salvo patto contrario, l’imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui volute a norma degli artt. 2110 (trattamento di fine rapporto), 2111 (servizio militare), 2120 (trattamento di fine rapporto) del Codice civile quando il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi. Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto.
Come previsto dall’ art. 51 della Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
- i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale per un importo non superiore, complessivamente, a 3.615,20 euro fino all’anno 2002 e a 3.098,74 euro per l’anno 2003, diminuiti negli anni successivi in ragione di 258,23 euro annui fino a 1.087,60 euro. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1 gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra 3.356,97 euro e l’importo dei contributi versati ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
- I premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, per un importo non superiore a 1.291,14 euro, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purchè indicati nel certificato del datore di lavoro.
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