La proroga è il differimento di una determinata scadenza per effetto di un accordo tra le parti o per disposizione legislativa. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo se non vi sono usi diversi e salva in ogni caso una diversa pattuizione (artt. 1187 e 2963 c.c.). Il contratto di assicurazione, tranne quello sulla vita, può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a 2 anni (art. 1899 c.c.). Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l’esecuzione del contratto di vendita a termine di titoli di credito, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza salva l’osservanza degli usi diversi (art. 1535 c.c.). La locazione si ha per rinnovata se, scaduto il termine di essa il conduttore rimane nella detenzione della cosa locata o se, trattandosi di locazione a tempo indeterminato, non è stata comunicata la disdetta. La nuova locazione è regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata è quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (art. 1597 c.c.).
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