Il protesto è un atto pubblico redatto dal notaio o da un ufficiale giudiziario o dal segretario comunale nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione dell’assegno bancario o della cambiale e il conseguente rifiuto a pagare o, nel caso della cambiale tratta, ad accettare. Il protesto è l’onere necessario per l’esercizio dell’azione di regresso per mancato pagamento o per mancata accettazione. Per la cambiale pagabile a giorno fisso o a certo tempo, data o vista, il protesto deve essere fatto nei due giorni feriali successivi al giorno in cui essa è pagabile Per l’assegno, il protesto deve essere fatto prima che sia spirato il termine di presentazione (otto giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui fu emesso, 15 giorni se è pagabile in un altro Comune della Repubblica). Il protesto della cambiale deve essere fatto nel luogo e all’indirizzo e contro le persone indicate sul titolo, anche se non presenti, quando manchi tale indirizzo, deve essere fatto al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso, al domicilio dell’accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso, al domicilio della persona indicata. Il protesto dell’assegno si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.
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