Il quasi usufrutto è un diritto reale di godimento previsto dall’art 995 c.c., che consiste nel diritto di godere di cose consumabili altrui (usufrutto). L’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta, mancando la stima è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto, o di restituirne altre in eguale quantità e qualità. Tipici esempi di beni consumabili sono il denaro, le derrate alimentari, ecc. tale diritto è così definito in quanto sebbene si avvicini all’usufrutto, non richiede, come quest’ultimo, il rispetto della destinazione economica del bene e la restituzione dello stesso al proprietario nella sua entità e integrità al termine dell’usufrutto stesso.
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