In genere al termine quietanza si associa il significato di pagamento a saldo. La quietanza è il documento o annotazione con cui il creditore attesta di aver ricevuto un pagamento parziale o a saldo. Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore (art. 1199 c.c.). Il rilascio di una quietanza per il pagamento fa presumere il pagamento degli interessi. Chi invece, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento ad uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore (art 1195 c.c.). Non è richiesta una forma particolare avendo valore qualsiasi scritto in forma pubblica o privata. Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova (art. 2704 c.c.). L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza posseduta dal debitore fa prova se tende ad accertare la liberazione del debitore (art. 2708 c.c.).
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